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Vendi la prima casa e ne acquisti un’altra? Ecco le agevolazioni che puoi avere

Le condizioni per potere usufruire del credito d’imposta.


Per il contribuente che intendesse vendere il proprio immobile adibito a prima casa per acquistarne un altro godendo delle stesse agevolazioni, è interessante sapere che spetta un credito d’imposta pari al minor valore dell’imposta pagata (iva o imposta di registro) in relazione ai due acquisti agevolati. Nella sostanza, tale credito d’imposta sarà pari all’importo dell’imposta di registro o dell’iva corrisposte relativamente al primo acquisto, sempre che questo non sia superiore all’importo dell’iva o dell’imposta di registro dovute sul secondo acquisto.

Stabilito quanto importo può spettare come credito, possiamo ora indicare quelle che sono le condizioni per poterne usufruire. Infatti, chi si trovasse nella suddetta situazione di cessione e riacquisto di un immobile da adibire a prima casa potrà usufruire di tale credito d’imposta alle seguenti condizioni:

1. l’acquisto dell’immobile oggetto poi di cessione deve aver goduto delle agevolazioni prima casa;

2. il riacquisto di un immobile di tipo abitativo deve avvenire entro un anno dalla cessione del precedente immobile;

3. Il contribuente che riacquista l’immobile deve possedere tutte le condizioni per poter usufruire dei benefici prima casa.

come può essere utilizzato tale credito d’imposta? Sostanzialmente gli utilizzi che se ne possono fare, così come chiarito in diverse circolari emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

1. qualora l’atto di acquisto dell’immobile non sconti l’iva, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta e la volontà di usufruirne verrà esplicitata già
nell’atto stesso; l’Agenzia delle Entrate ha invece confermato che in caso contrario, con un atto soggetto ad iva, non sarà invece possibile l’utilizzo del credito a scomputo della stessa;

2. In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni derivanti da atti e denunce presentati dopo la data di maturazione del credito;

3. In compensazione con altri tributi dovuti mediante l’utilizzo del modello F24;

4. In diminuzione dell’Irpef dovuta derivante dalla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto.

Per poter però utilizzare tale credito secondo le modalità indicate negli ultimi due punti, sarà necessario che questo venga riportato nel quadro CR, sezione II del modello Redditi, nello specifico al rigo CR7, dedicato unicamente a tale credito. Diversamente, se lo si utilizzasse secondo le modalità indicate ai punti 1 e 2, nulla dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi.

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Davide Rigatti

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