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La plusvalenza nella vendita di immobili

Quando si vende un immobile ad un prezzo maggiore di quello di acquisto si realizza una plusvalenza, che è tassabile: vediamo in che termini.

La plusvalenza nella vendita di immobili si realizza quando un immobile è acquistato ad un dato prezzo, ed è poi venduto ad un prezzo maggiore nei cinque anni successivi all’acquisto. In questi casi la plusvalenza nella vendita di immobili è tassabile, perché si presume che la vendita abbia avuto il fine di arricchire il venditore. Vediamo nel dettaglio quando la plusvalenza nella vendita di immobili è sottoposta a tassazione.

Quando si tassa la plusvalenza nella vendita di immobili

La plusvalenza nella vendita di immobili deve essere tassata in questi casi [1]:

  • quando l’immobile venduto è stato acquistato da meno di cinque anni;
  • quando l’immobile non è pervenuto al venditore in seguito ad una successione;
  • quando l’immobile non è stato adibito a residenza del venditore o di un suo familiare nel tempo intercorso fra l’acquisto e la vendita che ha realizzato la plusvalenza.

In questi casi, la plusvalenza nella vendita di immobili è sempre sottoposta a tassazione.

La plusvalenza è tassabile anche quando il bene venduto è pervenuto al venditore in forza di una donazione.

La plusvalenza è tassabile anche quando si vende un immobile che è stato costruito dal venditore nei cinque anni precedenti,  se il prezzo di vendita è superiore al costo di costruzione.

Infatti, la plusvalenza tassabile si determina operando una differenza fra il prezzo di acquisto o il costo di costruzione da un lato, e il prezzo di vendita dall’altro [2].

Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, possono essere detratte dal prezzo di vendita le somme pagate per manutenzione straordinaria e ristrutturazione e le spese di acquisto, quali quelle notarili e di registrazione del rogito.

La tassazione sulla plusvalenza nella vendita di immobili può essere corrisposta in due modi fra loro alternativi:

  • secondo il primo metodo, la plusvalenza da vendita di immobili confluisce nel reddito annuo complessivo del venditore, e sarà così tassata ai fini Irpef previa dichiarazione dei redditi con applicazione delle aliquote ordinarie;
  • secondo l’altro metodo, la plusvalenza da vendita di immobili può essere oggetto di una imposta sostitutiva pari al 20% applicata direttamente in sede di atto di compravendita: in questo caso sarà il notaio che incasserà l’imposta sostitutiva per poi corrisponderla allo Stato.


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