La plusvalenza nella vendita di immobili
Quando si vende un immobile ad un prezzo maggiore di quello di acquisto si realizza una plusvalenza, che è tassabile: vediamo in che termini.
La plusvalenza nella vendita di immobili si realizza quando un immobile è acquistato ad un dato prezzo, ed è poi venduto ad un prezzo maggiore nei cinque anni successivi all’acquisto. In questi casi la plusvalenza nella vendita di immobili è tassabile, perché si presume che la vendita abbia avuto il fine di arricchire il venditore. Vediamo nel dettaglio quando la plusvalenza nella vendita di immobili è sottoposta a tassazione.
Quando si tassa la plusvalenza nella vendita di immobili
La plusvalenza nella vendita di immobili deve essere tassata in questi casi [1]:
- quando l’immobile venduto è stato acquistato da meno di cinque anni;
- quando l’immobile non è pervenuto al venditore in seguito ad una successione;
- quando l’immobile non è stato adibito a residenza del venditore o di un suo familiare nel tempo intercorso fra l’acquisto e la vendita che ha realizzato la plusvalenza.
In questi casi, la plusvalenza nella vendita di immobili è sempre sottoposta a tassazione.
La plusvalenza è tassabile anche quando il bene venduto è pervenuto al venditore in forza di una donazione.
La plusvalenza è tassabile anche quando si vende un immobile che è stato costruito dal venditore nei cinque anni precedenti, se il prezzo di vendita è superiore al costo di costruzione.
Infatti, la plusvalenza tassabile si determina operando una differenza fra il prezzo di acquisto o il costo di costruzione da un lato, e il prezzo di vendita dall’altro [2].
Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, possono essere detratte dal prezzo di vendita le somme pagate per manutenzione straordinaria e ristrutturazione e le spese di acquisto, quali quelle notarili e di registrazione del rogito.
La tassazione sulla plusvalenza nella vendita di immobili può essere corrisposta in due modi fra loro alternativi:
- secondo il primo metodo, la plusvalenza da vendita di immobili confluisce nel reddito annuo complessivo del venditore, e sarà così tassata ai fini Irpef previa dichiarazione dei redditi con applicazione delle aliquote ordinarie;
- secondo l’altro metodo, la plusvalenza da vendita di immobili può essere oggetto di una imposta sostitutiva pari al 20% applicata direttamente in sede di atto di compravendita: in questo caso sarà il notaio che incasserà l’imposta sostitutiva per poi corrisponderla allo Stato.
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