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Mutui, gli interessi passivi da detrarre per il 2018

Anche quest’anno sarà possibile per i contribuenti usufruire di una serie di agevolazioni IRPEF su alcune spese sostenute. Una delle più importanti riguarda i mutuatari, che possono richiedere la detrazione degli interessi passivi versati sul finanziamento nel 2017, che dovranno essere inseriti all’interno del modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, con importi che variano in base alla finalità per la quale il mutuo è stato stipulato.

Mutuo prima casa

Nel caso di prestito per la prima abitazione, intesa come l’alloggio in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, è ammessa per l’intestatario del mutuo una detrazione pari al 19% di quanto pagato per gli interessi passivi ed entro un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo e nel caso si tratti di una coppia di coniugi che abbiano acquistato l’abitazione congiuntamente, ciascun coniuge può detrarre gli interessi solo per la propria quota, per un importo massimo di 2.000 euro: nel caso invece che uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. 

Mutui per ristrutturazione o costruzione della prima casa

In questo caso la detrazione è possibile per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio del 1998, sempre nella misura del 19% ma per un importo non superiore ai 2.582,28 euro. La riduzione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà (o di altro diritto reale dell’unità immobiliare) avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Prevista un’eccezione per l’anno 1997, in cui si possono detrarre gli interessi passivi nel caso di credito concesso per ristrutturazione, manutenzione e restauro degli edifici.

Mutui per l’acquisto della seconda casa

Per i finanziamenti stipulati prima del 1993 potrà essere richiesta una detrazione del 19% anche in relazione ad immobili diversi dalla prima casa: l’importo massimo sarà pari a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

In particolare, per i prestiti contratti entro il 31 dicembre 1990 è possibile effettuare la detrazione anche per gli immobili diversi dalle abitazioni, mentre per i mutui registrati nel 1991 e nel 1992 è ammessa esclusivamente la detrazione che riguarda gli immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale, dunque anche la seconda casa. L’agevolazione non spetterà nel caso in cui la conclusione del contratto sia arrivata dopo il 31 dicembre del 1992 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale.

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Davide Rigatti

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