Termovalvole: obbligo da gennaio. Chi può avere la deroga
Cosa prevede la norma: A recepire in Italia la Direttiva 2012/27/UE è il Dlgs 102/2014 (corretto, di recente, dal Dlgs 141/2016). Entro il 1° gennaio 2017 tutti i condomini e gli “edifici polifunzionali”, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura che alimenta una pluralità di edifici, dovranno dotare gli impianti di valvole termostatiche e di contacalorie, laddove l'impianto lo consenta, o, in tutti gli altri casi di sistemi centralizzati, di termovalvole e ripartitori dei costi del calore su ogni corpo scaldante (in sostanza i caloriferi). In alcune Regioni, inoltre, come la Lombardia e il Piemonte, l'obbligo è scattato in anticipo rispetto al termine nazionale per effetto di leggi locali: è stato però disposto che per le inadempienze non scatteranno sanzioni fino al 1° gennaio 2017. Obbligo da gennaio: Man mano che scorre il calendario delle accensioni del riscaldamento nelle diverse aree climatiche d'Italia, scade anche il tempo utile per mettersi a norma con la legislazione che detta le regole su termoregolazione e contabilizzazione del calore. I lavori di adeguamento, infatti, possono essere eseguiti solo a impianto fermo. Mentre il termine per rispettare l'obbligo scade il 31 dicembre del 2016. Non sono possibili provvedimenti che deroghino alla scadenza dell'obbligo (così come è successo in passato) perché a fissare la data limite è direttamente l'Unione Europea, che nell'ottobre 2012 ha emanato l'Energy Efficiency Directive 27. Deroghe all'obbligo: Le norme nazionali e regionali affermano che, se vi sono impedimenti di natura tecnica, la termoregolazione o la contabilizzazione possono essere evitate. Anche se la legge non definisce nel dettaglio quando questa eventualità si verifichi, laddove le opere di adattamento dei sistemi esistenti risultino molto onerose rispetto al vantaggio ipotizzato può essere certificata da un tecnico la non fattibilità. Ad esempio, se un immobile è riscaldato con pannelli radianti, specie se la tecnologia è datata nel tempo e il sistema non è stato predisposto ad hoc, è difficile ricostruire la mappa dei circuiti e applicare la termoregolazione e il calcolo dei consumi. Così anche le valvole non si possono applicare al riscaldamento con ventilconvettori o quando nell'appartamento corrono tubi di connessione al riscaldamento all'esterno dei muri. Le sanzioni previste: Chi disattenderà la data del 31 dicembre 2016 per mettersi in regola rischia severe sanzioni. Tutti i proprietari di un edificio condominiale, la cui l'assemblea non abbia deliberato e fatto eseguire per tempo l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione, sono esposti alla sanzione che va da 500 a 2.500 euro per ogni unità immobiliare. Se è il singolo proprietario che si oppone all'installazione dei dispositivi nella propria unità immobiliare, si espone solo lui alla sanzione. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) a Regioni e Province autonome (o agli enti da queste delegati). Termoregolazione e contabilizzazione: cosa sono La termoregolazione consiste nell'aggiunta, a ogni radiatore, di una specifica valvola che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri in genere da 0 a 5, corrispondenti a determinati valori in °C), è in grado di programmare a quale temperatura disattivare il radiatore di una stanza e quindi di regolare il flusso di acqua calda nel termosifone stesso. La contabilizzazione si ottiene invece con l'applicazione di un apparecchio che consente, per ogni singola unità immobiliare, di misurare i consumi di energia. Le due opere non richiedono lavori murari, ma solo l'aggiunta di apparecchi e misuratori. La ripartizione delle spese: Installati valvole e ripartitori, la suddivisione tra i condomini delle spese connesse al consumo delle unità immobiliari e delle aree comuni non avviene più con i tradizionali millesimi di proprietà, ma dipende dall'effettivo consumo richiesto. Il criterio per stabilire in quale percentuale ripartire le spese fisse e a consumo è la norma Uni 10200:2005. Le spese del riscaldamento vengono, nello specifico, suddivise in “consumi volontari” (misurati dai contabilizzatori) e in “consumi involontari”, che derivano essenzialmente dalle perdite della rete di distribuzione, a cui si aggiungono le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi dovesse essere distaccato dall'impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la tabella millesimale del riscaldamento. Riferimento: tratto da ilsole24ore.comCondividi l'articolo