La provvigione del mediatore
Nel mercato immobiliare riveste particolare importanza la figura del mediatore, che può o meno rivestire la qualifica di agente immobiliare, a seconda che svolga o meno la sua attività in base a mandato avente per oggetto l’intermediazione immobiliare.
Il nostro codice civile qualifica il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
ATTIVITA’ DEL MEDIATORE
L’attività del mediatore, pertanto, è basata sull’incrocio tra domanda e offerta di un dato bene o servizio e viene portata a termine con la conclusione dell’operazione contrattuale tra le parti interessate;ulteriori attività, pertanto, esulano dall’ambito della mediazione, mentre possono rientrare nel mandato conferito ad un’agenzia, la quale offre solitamente ulteriori prestazioni, quali ad esempio l’assistenza nella stipula del preliminare e nelle pratiche amministrative.
Questa distinzione ha portato la giurisprudenza della Cassazione ad escludere la responsabilità del mediatore nei casi di risoluzione contrattuale di una compravendita immobiliare dovuti a problemi di titolarità dell’immobile, emersi a seguito della stipula del preliminare o del contratto definitivo, non rilevati anzitempo dal mediatore (così Cass. 8849/2017, Cass. n. 6926/2012, di cui ci siamo occupati in altro articolo).
LIMITI DI RESPONSABILITA’
Il principio generale affermato dalla Suprema Corte, in sintesi, è che, poiché l’ordinamento non impone al mediatore l’obbligo di assumere particolari informazioni sul bene oggetto di compravendita, egli non risponde degli eventuali danni subiti dall’acquirente del bene e non è tenuto a restituire la provvigione ricevuta, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito una diversa regolamentazione della mediazione.
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
A proposito della provvigione, l’art. 1755 del codice civile dispone che, nel caso in cui l’affare voluto dalle parti si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, questi ha diritto alla provvigione, a carico di entrambe le parti, nella misura concordata o secondo le tariffe professionali o gli usi.
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